Nuove indicazioni rispetto alla procedura di emersione sono fornite dalla circolare dell’11 maggio 2021. Un tema delicato e rispetto al quale non vi era ancora chiarezza era infatti quello del subentro di nuovo datore di lavoro.
La circolare precisa che un nuovo datore di lavoro, anche se non componente del nucleo familiare del precedente, ha la possibilità di subentrare nei casi in cui, nelle more della convocazione degli interessati, il rapporto di lavoro stipulato a tempo determinato si sia concluso.
Viene, inoltre, precisato che il subentro è possibile anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per cause non di forza maggiore.
Qualora il lavoratore non fosse impiegato al momento della convocazione, potrà comunque essere rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Vanno infatti tenuti in considerazione i ritardi legati all’emergenza.
Nelle ipotesi sopra descritte verranno comunque effettuate le opportune verifiche. Il primo datore di lavoro che aveva avanzato istanza di emersione e il lavoratore verranno convocati per il perfezionamento della procedura di sottoscrizione del contratto di lavoro cessato.