DECRETO ANZIANI – BONUS DI 850 EURO PER IL SOSTEGNO DELLA DOMICILIARITÀ

Da quest’anno e per tutto il 2026 è possibile accedere al bonus di 850 euro al mese per anziani non autosufficienti di età pari o superiore a 80 anni con un livello di bisogno assistenziale gravissimo.
Il D.lgs 29 del 15 marzo 2024, c.d. Decreto Anziani, ha infatti previsto una serie di misure a favore delle persone anziane. Tra queste la c.d. Prestazione Universale, che ha lo scopo di promuovere il progressivo potenziamento delle prestazioni assistenziali per il sostegno della domiciliarità e dell’autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti.
Tale misura è composta da:
- una quota fissa monetaria corrispondente all’indennità di accompagnamento di cui all’articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 che verrà quindi assorbita dalla Prestazione Universale;
- una quota integrativa definita “assegno di assistenza”, attualmente pari a 850 euro mensili che ha lo scopo di:
- remunerare il costo del lavoro di cura e assistenza, svolto da lavoratori domestici, con mansioni di assistenza alla persona titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore;
- acquistare servizi destinati al lavoro di cura e assistenza e forniti da imprese e professionisti qualificati nel settore dell’assistenza sociale non residenziale.
Le due modalità di spesa sono alternative.
La Prestazione Universale, una volta riconosciuta, assorbe l’indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980 e le ulteriori prestazioni di cui all’articolo 1, comma 164, della legge n. 234 del 2021.
La prestazione è erogata dall’INPS su espressa richiesta della persona anziana non autosufficiente in possesso dei requisiti previsti dalla legge e verrà corrisposta in via per ora solo sperimentale dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, su base mensile a decorrere dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.
La domanda può essere presentata autonomamente in via telematica sul sito dell’Inps al seguente link o tramite gli enti di patronato.
Hanno diritto alla prestazione le persone anziane non autosufficienti che:
- abbiano età anagrafica pari o superiore a 80 anni e il riconoscimento di un livello di bisogno assistenziale gravissimo;
- abbiano un ISEE socio sanitario ordinario non superiore a 6.000,00 euro;
- siano beneficiari dell’indennità di accompagnamento.
La valutazione del livello di bisogno assistenziale gravissimo avverrà sulla base delle informazioni sanitarie a disposizione negli archivi dell’Istituto e della documentazione che verrà allegata dall’interessato in sede di presentazione della domanda attraverso il servizio dedicato, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla commissione tecnico- scientifica di cui all’art. 34, comma 3, D.lgs 29/2024 e verrà effettuata sulla base dei seguenti parametri:
- requisito sanitario: valutazione della disabilità gravissima valutata sulla base dei parametri di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, secondo cui vi rientrano:
- persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;
- persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
- persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;
- persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
- persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo & le; 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) & ge; 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
- persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall’epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell’orecchio migliore;
- persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
- persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8;
- ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.
- requisito sociale: valutazione della situazione della persona con disabilità in ambito familiare e assistenziale sulla base del punteggio risultante dalle risposte fornite dal richiedente la prestazione in sede di compilazione della domanda. Il punteggio totale del questionario permette di rilevare il bisogno assistenziale gravissimo del richiedente.
Ai fini del riconoscimento del livello di bisogno assistenziale gravissimo dovranno risultare soddisfatti entrambi i requisiti (sanitario e sociale: disabilità gravissima e sussistenza di un bisogno assistenziale con un punteggio almeno pari a 8).